Guida aggiornata · Accordo Stato-Regioni 2025

Formazione del datore di lavoro dopo l’Accordo Stato-Regioni 2025.

Il nuovo Accordo ha riordinato durata, contenuti e modalità dei percorsi in materia di salute e sicurezza. Per le imprese la priorità è capire quali corsi riguardano davvero ruoli e attività presenti e programmare le scadenze con evidenze complete.

In sintesi

  • L’Accordo del 17 aprile 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025 ed è entrato in vigore quel giorno.
  • Il corso per datore di lavoro ha durata minima di 16 ore; per il datore dell’impresa affidataria nei cantieri è previsto un modulo aggiuntivo minimo di 6 ore.
  • La disposizione transitoria prevede che i datori di lavoro concludano il corso entro 24 mesi dall’entrata in vigore, salvo i riconoscimenti previsti per percorsi conformi.
  • L’aggiornamento del datore di lavoro è quinquennale e ha durata minima di 6 ore.
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Cosa ha riordinato l’Accordo 2025

L’Accordo n. 59/CSR del 17 aprile 2025 accorpa e rivede i precedenti accordi sulla formazione prevista dal D.Lgs. 81/2008. Disciplina percorsi per lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro, RSPP e ASPP, coordinatori, ambienti confinati e operatori di attrezzature.

La novità organizzativa più evidente per molte imprese è il percorso dedicato al datore di lavoro. L’obiettivo dichiarato è superare una lettura soltanto formale e sviluppare competenze giuridiche, organizzative, gestionali e comunicative utili a governare la prevenzione.

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Durata e contenuti del corso per datore di lavoro

Il corso ha durata minima di 16 ore e affronta il quadro giuridico, i soggetti della prevenzione, obblighi e responsabilità, organizzazione della salute e sicurezza, valutazione dei rischi, emergenze, appalti, sorveglianza sanitaria, informazione e comunicazione.

Per il datore di lavoro dell’impresa affidataria nei cantieri temporanei o mobili è previsto un modulo aggiuntivo “Cantieri” della durata minima di 6 ore, collegato a organizzazione del cantiere, PSC, POS, obblighi e coordinamento.

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Entrata in vigore e periodo transitorio

L’Accordo è entrato in vigore il 24 maggio 2025, giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Nella prima applicazione, per non oltre dodici mesi, possono essere avviati corsi secondo gli accordi precedenti nei limiti indicati dalle disposizioni transitorie.

Per il nuovo obbligo formativo del datore di lavoro, il testo stabilisce la conclusione del corso entro 24 mesi dall’entrata in vigore. I corsi già erogati a quella data e conformi al nuovo Accordo sono riconosciuti; la verifica non va quindi fatta soltanto sul titolo dell’attestato, ma anche su contenuti, durata e soggetto formatore.

  • data e tipologia del corso già svolto;
  • durata, programma e modalità di erogazione;
  • soggetto formatore e requisiti applicabili;
  • eventuali crediti riconosciuti e moduli ancora necessari;
  • scadenza programmata prima del termine applicabile.
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Aggiornamento e verifica dell’efficacia

L’aggiornamento del datore di lavoro è previsto con cadenza quinquennale e durata minima di 6 ore. Se permane la condizione collegata al modulo aggiuntivo Cantieri, l’aggiornamento deve riguardare anche quelle tematiche.

L’Accordo rafforza inoltre la verifica dell’apprendimento e dell’efficacia della formazione durante il lavoro. Questionari, osservazione dei comportamenti e checklist possono aiutare a capire se le competenze sono state trasferite nell’attività reale, per esempio nell’uso dei DPI, delle attrezzature e delle procedure.

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Come trasformare la norma in un piano aziendale

La prima attività utile è costruire una matrice ruoli-formazione: datore di lavoro, eventuale datore-RSPP, dirigenti, preposti, lavoratori, RLS, addetti alle emergenze e operatori di attrezzature. Per ciascuno vanno verificati attestato, data, percorso, credito e prossima scadenza.

Il calendario deve considerare nuove assunzioni, cambi di mansione e modifiche dell’organizzazione. Conservare soltanto gli attestati non basta: devono essere reperibili anche progetto formativo, registri, verifiche finali e gli altri elementi richiesti al soggetto formatore.

  • censire ruoli, mansioni e attestati;
  • verificare requisiti e validità dei percorsi;
  • separare formazione iniziale, integrazioni e aggiornamenti;
  • programmare le scadenze con anticipo;
  • controllare nel tempo che i comportamenti siano coerenti con quanto appreso.

Domande frequenti

Le risposte da conoscere prima di decidere.

Tutti i datori di lavoro devono seguire il corso?

L’Accordo disciplina il percorso per datore di lavoro e le disposizioni transitorie. Il caso concreto va verificato considerando ruolo, formazione già svolta, conformità e crediti riconosciuti.

Il corso dura sempre 16 ore?

La durata minima del corso per datore di lavoro è 16 ore. Il modulo aggiuntivo Cantieri ha durata minima di 6 ore quando ricorrono le condizioni previste.

Chi era già formato deve rifare tutto?

Non necessariamente. Il testo riconosce i corsi già erogati alla data di entrata in vigore se conformi al nuovo Accordo e disciplina specifici crediti per altri percorsi.

La formazione può essere svolta online?

Le modalità ammesse dipendono dal percorso e dalle condizioni tecniche e organizzative previste dall’Accordo. Va verificata la modalità applicabile al corso specifico.

Fonti istituzionali

Riferimenti utilizzati e controllabili.

Questa guida ha finalità informative e non sostituisce la valutazione dei rischi, l’analisi del caso concreto o gli adempimenti affidati ai soggetti competenti.

Trasformiamo la guida in un controllo concreto

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